Articoli da 8 a 19
Articolo 8
Diritti e Doveri dei Soci Ordinari
1. Ciascun Socio Ordinario ha diritto di prendere parte agli eventi e alle attività organizzate dall’UGEI, secondo le modalità previste per ciascuna iniziativa.
2. I Soci Ordinari godono inoltre dei seguenti diritti:
a. diritto di voto in sede di Congresso;
b. diritto di candidarsi alle cariche elettive.
3. I Soci Ordinari hanno l’obbligo:
a. di versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità previste dallo Statuto;
b. di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c. di non svolgere attività dirette e indirette che contrastino con le finalità dell’UGEI e di non tenere comportamenti che arrechino danni morali o patrimoniali all’Associazione.
4. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
Articolo 9
Organi e Struttura dell’Associazione
1. Sono organi dell’UGEI:
a. Il Congresso;
b. Il Consiglio Esecutivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Garanti.
2. Il giornale HaTikwa, il sito www.ugei.it e i profili social dell’UGEI costituiscono canale di comunicazione ufficiale.
3. L’UGEI demanda l’organizzazione degli eventi di carattere ricreativo ad un
Dipartimento deputato.
Articolo 10
Congresso
1. Il Congresso è l’organo sovrano dell’UGEI, momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ha finalità di indirizzo e controllo delle attività svolte dall’Associazione.
2. Il Congresso è diretto da un ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ruoli che possono essere rivestiti unicamente dai Soci Ordinari dell’Associazione, esclusi i membri del Consiglio Esecutivo. L’ufficio di presidenza apre i lavori congressuali, dichiara l’apertura e la chiusura delle singole sessioni, approva l’O.d.G. del Congresso, conduce la discussione, assicura l’osservanza dello Statuto, mette ai voti le mozioni e annuncia i risultati. La Presidenza decide inoltre sull’ammissibilità al voto delle mozioni d’ordine e può proporre l’aggiornamento o la chiusura di una discussione e l’aggiornamento o la chiusura di una seduta.
3. Di ogni Congresso e delle relative delibere è redatto un verbale dal Segretario dell’assemblea. Il verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente del Congresso, deve essere reso disponibile per la consultazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori congressuali.
4. Il Congresso può riunirsi in forma telematica in casi eccezionali comportanti l’impossibilità di una convocazione in presenza, sentito il Collegio dei Garanti. Al fine di permettere la partecipazione da remoto, il Congresso riunito in forma telematica può servirsi di sistemi di audio/videoconferenza che consentano l’identificazione di chi prende la parola. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario e procede a verbalizzazione.
5. Al Congresso partecipano con diritto di voto tutti i Soci Ordinari che abbiano fatto richiesta di accreditamento al Consiglio Esecutivo o alla Presidenza del Congresso e che si siano presentati entro la prima giornata dei lavori. La partecipazione al Congresso con diritto di voto è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Esecutivo.
6. In caso di convocazione del Congresso in via telematica, le procedure di accreditamento sono stabilite dal Consiglio Esecutivo, sentito il parere dei Garanti. La partecipazione al Congresso da remoto è compatibile con il diritto di voto solo qualora l’intero Congresso sia riunito in forma telematica.
7. Il Congresso deve essere riprogrammato dal Consiglio Esecutivo qualora non siano presenti almeno 20 Soci Ordinari accreditati all’apertura dei lavori.
Articolo 11
Congresso riunito in Sede Ordinaria
1. Il Congresso Ordinario è convocato, a cura del Presidente dell’UGEI, una volta all’anno. L’avviso di convocazione è reso pubblico almeno 30 giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali.
2. Spetta al Congresso Ordinario:
a. discutere e deliberare circa ogni questione che il Presidente, il Consiglio Esecutivo e gli aventi diritto al voto richiedano sia esaminata, previa inserzione nell’O.d.G.;
b. discutere e votare la relazione annuale del Presidente; approvare il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Tesoriere e dalla relazione dei Revisori dei conti;
c. deliberare modifiche agli articoli dello Statuto specificatamente indicati nell’avviso di convocazione, fatti salvi gli artt. 1 e 2;
d. indicare le modalità e i mezzi per l’attività futura dell’Associazione e il raggiungimento dei fini statutari;
e. eleggere i Revisori dei conti;
f. eleggere, ogni due anni, il Collegio dei Garanti.
3. Il Congresso Ordinario delibera a maggioranza assoluta dei Soci Ordinari presenti e accreditati, salvo ove differentemente espresso.
Articolo 12
Congresso Ordinario di Metà e Fine Mandato
1. Il Congresso Ordinario di metà mandato è convocato durante il primo anno di permanenza in carica del Consiglio Esecutivo, salvo defezioni tali da comprometterne la validità.
2. Il Congresso Ordinario di fine mandato è convocato durante il secondo anno di permanenza in carica del Consiglio Esecutivo, o comunque in caso di decadenza del mandato dello stesso.
3. In aggiunta alle attribuzioni proprie dei Congressi Ordinari, spetta al Congresso Ordinario di metà mandato:
a. esprimere il voto di fiducia al Consiglio in carica. Qualora venga meno la fiducia del Congresso il mandato dei consiglieri decade, si determina dunque il numero di componenti del nuovo Consiglio Esecutivo e procede all’elezione dello stesso;
b. eleggere, qualora il Congresso esprima la fiducia al Consiglio e ove previsto nell’O.d.G. i consiglieri subentranti, in caso di defezione di uno o più membri, fino al raggiungimento del numero di consiglieri originario.
4. In aggiunta alle attribuzioni proprie dei Congressi Ordinari, spetta al Congresso Ordinario di fine mandato determinare il numero di componenti del nuovo Consiglio Esecutivo e procedere all’elezione dello stesso.
Articolo 13
Congresso riunito in Sede Straordinaria
1. Il Congresso Straordinario può essere convocato tramite una delle seguenti modalità:
a. su delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Esecutivo;
b. su richiesta di almeno due terzi dei Soci Ordinari;
c. su richiesta di almeno 70 Soci Ordinari.
2. L’avviso di convocazione è reso pubblico almeno 60 giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali a cura del Presidente dell’UGEI.
3. Spetta al Congresso Straordinario, qualora espressamente previsto nell’O.d.G., così come formulato nella richiesta di convocazione:
a. discutere e deliberare modifiche agli artt. 1 e 2 del presente Statuto;
b. discutere e deliberare la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nonché la nomina e i poteri dei liquidatori;
c. revocare il mandato al Consiglio Esecutivo quando esistano gravi discordanze tra le delibere adottate dal Congresso e le linee politiche seguite dal Consiglio Esecutivo stesso;
d. procedere senza indugio a nuove elezioni in caso di revoca del mandato o caduta del Consiglio Esecutivo in carica;
e. revocare il mandato di singoli Garanti o Revisori dei conti, procedendo alla sostituzione;
f. discutere qualsiasi sostanziale mutamento di scopi, funzionamento, struttura o priorità dell’UGEI.
Articolo 14
Validità delle Sedute e Deliberazioni del Congresso
1. Il Congresso si apre con la presenza di almeno 20 Soci Ordinari accreditati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo degli accreditati, in numero comunque non inferiore a 11.
2. Il Congresso è sovrano e le sue delibere non sono limitate se non dal presente Statuto.
3. Per le modifiche alle norme applicative è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati.
4. Per le modifiche agli altri articoli dello Statuto occorre una maggioranza qualificata dei due terzi degli accreditati.
Articolo 15
Consiglio Esecutivo
1. Il Consiglio Esecutivo è l’organo a cui è demandata l’applicazione della volontà del Congresso e la realizzazione dei fini statutari. I membri del Consiglio Esecutivo devono essere Soci Ordinari dell’UGEI.
2. La responsabilità del Consiglio Esecutivo nell’adempimento delle proprie funzioni è collettiva e solidale, salvo nelle fattispecie in cui qualcuno dei membri faccia dichiarazione di voto contraria o risulti assente.
3. Il Consiglio Esecutivo è composto da un numero dispari di consiglieri, compreso tra cinque e undici, eletti dal Congresso tra i Soci Ordinari dell’UGEI. Si insedia tra il 1° e il 15 gennaio e resta in carica fino al 31 dicembre dell’anno successivo. I consiglieri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’adempiere al mandato ricevuto.
4. In caso di elezioni da effettuarsi in sede di Congresso Straordinario, l’assemblea congressuale ha facoltà di limitare il mandato del Consiglio eligendo al 31 dicembre dell’anno corrente.
5. L’elezione dei consiglieri avviene a scrutinio segreto in sede congressuale; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità prevarranno nell’ordine: un maggior numero di mandati ricoperti in qualità di consigliere e, in seguito, l’anzianità.
Articolo 16
Cariche consiliari
1. Il Consiglio ha l’obbligo di nominare al suo interno le seguenti cariche: il Presidente dell’UGEI, il Vicepresidente, il Tesoriere. Tali cariche sono tra loro incompatibili. Le cariche di Vicepresidente e Tesoriere sono attribuite dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio deve inoltre designare tra i propri componenti un Segretario, un responsabile di HaTikwa, un responsabile della comunicazione e un responsabile del Dipartimento eventi.
3. È facoltà del Consiglio istituire deleghe da assegnare internamente o esternamente per espletare i propri compiti.
Articolo 17
Ordinamento delle Riunioni del Consiglio Esecutivo
1. Si ritiene valida la riunione di Consiglio ove sia presente la metà più uno dei consiglieri, ivi compreso il Presidente, o un delegato dallo stesso. Le delibere del Consiglio Esecutivo vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con cadenza almeno mensile, dandone comunicazione con un preavviso di almeno 7 giorni tramite canali ufficiali dell’Associazione.
3. Le riunioni del Consiglio sono di norma aperte a tutti i Soci Ordinari senza diritto di parola, salva diversa decisione del Consiglio. Delle riunioni di Consiglio è redatto pubblico verbale.
Articolo 18
Revoca delle Cariche consiliari, Dimissioni e Validità del Mandato del Consiglio Esecutivo
1. In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata a tre riunioni di Consiglio consecutive da parte di uno dei suoi membri, il Consiglio Esecutivo procede alla sua sostituzione. Subentra il primo candidato non eletto in base all’ordine di preferenza avutosi durante le ultime elezioni dell’organo.
2. Nel caso un membro del Consiglio Esecutivo si renda responsabile di gravi violazioni del presente Statuto o di ripetute inadempienze rispetto alle proprie responsabilità, o arrechi danni morali o materiali all’UGEI, il Collegio dei Garanti può deliberare a maggioranza la revoca della carica, su richiesta della maggioranza qualificata del Consiglio Esecutivo o di almeno 70 Soci Ordinari. Al consigliere escluso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine di preferenza avutosi durante le ultime elezioni dell’organo.
3. Nel caso in cui il numero dei consiglieri originariamente eletti scenda al di sotto della metà dei componenti del Consiglio, il Consiglio decade, restando in carica solo per l’ordinaria amministrazione. Qualora non sia stato convocato un Congresso Ordinario, il Presidente convoca senza indugio un Congresso Straordinario per procedere all’elezione del nuovo Consiglio Esecutivo. Le variazioni della composizione del Consiglio dovranno essere comunicate entro 15 giorni ai Soci e pubblicate su HaTikwa.
4. In caso un consigliere voglia anticipare la conclusione del proprio mandato alla fine del primo anno, questi può richiedere al Presidente che tale istanza sia inserita nell’O.d.G. del Congresso Ordinario di metà mandato. Si procede, in sede congressuale, all’elezione del subentrante, secondo le modalità espresse nel presente Statuto.
5. In caso il numero di consiglieri dimissionari a metà mandato sia maggiore della metà del numero dei membri del Consiglio, o in caso il Presidente figuri tra questi, il Congresso è tenuto ad eleggere nuovamente la totalità del Consiglio Esecutivo, secondo le modalità del Congresso Ordinario di fine mandato.
6. In caso un consigliere rassegni le proprie dimissioni a ridosso del Congresso Ordinario di metà mandato, ovvero a convocazione già avvenuta, il Consiglio Esecutivo presenta istanza di elezione suppletiva alla Presidenza del Congresso in fase di apertura dei lavori. Il Presidente del Congresso procede all’immediato inserimento della stessa all’O.d.G., dandone comunicazione all’assemblea.
Articolo 19
Attribuzioni del Consiglio Esecutivo
1. II Consiglio Esecutivo ha facoltà di istituire commissioni di lavoro e di studio per espletare i compiti affidatigli, chiamando a farne parte anche terzi. Ciascuno dei chiamati risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Esecutivo.
2. Spetta al Consiglio Esecutivo individuare un referente per il CDEC — Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea — e consegnare a tale ente qualsivoglia materiale utile, cosicché l’operato dell’UGEI sia messo ad archivio.
3. È cura del Consiglio Esecutivo predisporre il modulo di iscrizione all’UGEI in qualità di Socio Ordinario. Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di attribuire la qualifica di Socio Onorario. La delibera è adottata, con scelta motivata, a maggioranza qualificata di due terzi.
4. Nella sua prima seduta pubblica, da tenersi al più tardi 7 giorni prima dell’effettivo insediamento, il Consiglio neoeletto assegna le cariche previste dal presente Statuto e stabilisce l’importo della quota associativa per la durata del proprio mandato.