STATUTO UGEI

Ratificato al Congresso Straordinario di Roma 2021

  • Articoli da 1 a 7
  • Articoli da 8 a 19
  • Articoli da 20 a 29
  • Norme Applicative
Articoli 1 a 7

Articolo 1
Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita l’associazione denominata “Unione Giovani Ebrei d’Italia” (di seguito UGEI o l’Associazione), con sede legale in Lungotevere R. Sanzio 9, Roma.

2. L’UGEI è un’associazione apartitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro, che si riconosce nello spirito e nelle norme dettate dal presente Statuto.

Articolo 2
Scopi e Oggetto

1. L’UGEI si impegna a rappresentare i giovani ebrei d’Italia in età compresa tra i 18 e i 35 anni e svilupparne la coscienza ebraica senza distinzione di orientamento sessuale, identità di genere, etnia, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

2. L’UGEI si propone inoltre di coordinare le realtà giovanili ebraiche operanti sul territorio nazionale.

3. Nel perseguimento dei propri scopi statutari, l’Associazione si impegna a:
a. creare uno spazio di incontro, riflessione e approfondimento per i giovani ebrei d’Italia;
b. diffondere la conoscenza della cultura ebraica e lo studio della lingua;
c. preparare i giovani ad impegnarsi con senso di responsabilità nella vita delle Comunità Ebraiche;
d. rispettare i dettami dell’ebraismo e garantire all’interno delle proprie attività le condizioni che ne consentano l’osservanza;
e. offrire la più fattiva collaborazione allo Stato d’Israele in qualsiasi azione che possa aiutarne il consolidamento come Stato democratico e che possa determinare il progresso del popolo ebraico; stabilire o mantenere attivi i vincoli culturali e ideali con Eretz Israel, quale centro di vita e di pensiero ebraico; favorire ogni iniziativa atta a far conoscere la realtà operante in tale Paese, in particolare ai giovani che intendano compiere l’Alyah;
f. tenere viva la memoria storica della Shoà, facendo sì che le nuove generazioni ne traggano insegnamento; combattere ogni forma di falsificazione storica; difendere e tramandare il patrimonio morale e ideale della Resistenza al nazifascismo;
g. combattere le ideologie e le organizzazioni che abbiano carattere fascista, nazista, totalitario o comunque antidemocratico o razzista; neghino il diritto all’esistenza del popolo ebraico nella diaspora e in Eretz Israel; neghino ad Israele i suoi diritti di Stato sovrano; preservare uno spazio
aperto a tutte le opinioni politiche, purché non entrino in contrasto con i principi sopracitati;
h. collaborare, sulla base di una reciproca e assoluta indipendenza e libertà di opinioni e azioni, con gli organi rappresentativi dell’ebraismo italiano e gli enti ebraici nazionali e internazionali, nonché con gli altri movimenti ebraici che si propongono di promuovere gli eterni ideali della pace, della libertà, della democrazia, del progresso, della fratellanza.

Articolo 3
Patrimonio ed Esercizio Finanziario

1. Il patrimonio dell’UGEI è costituito:
a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’UGEI;
b. da fondi di riserva costituiti con eventuali plusvalenze risultanti a bilancio.

2. Le entrate finanziarie dell’Associazione sono rappresentate dall’importo della quota associativa, da eventuali finanziamenti, contributi, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo nonché sponsorizzazioni e introiti derivanti dall’organizzazione di eventi.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’UGEI.

4. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4
Soci

1. Possono associarsi all’UGEI tutti gli ebrei maggiorenni iscritti o iscrivibili ad una Comunità Ebraica Italiana, indipendentemente dal luogo di residenza, che abbiano interesse verso gli scopi dell’Associazione.

2. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si distinguono in:
a. Ordinari: persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni che contribuiscono moralmente e materialmente alla realizzazione degli scopi statutari. I Soci Ordinari compongono l’elettorato attivo e passivo dell’Associazione in base alle modalità previste dallo Statuto;
b. Onorari: persone fisiche nominate dal Consiglio Esecutivo in virtù di eccezionali opere, morali e materiali, in campo ebraico. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa né dei contributi straordinari. I Soci Onorari vengono designati dal Consiglio Esecutivo, con scelta motivata, a maggioranza qualificata di due terzi. I nuovi Soci Onorari vengono presentati dal Consiglio Esecutivo in sede di Congresso Ordinario.

Articolo 5
Adesione

1. L’adesione in qualità di Socio Ordinario avviene tramite la presentazione del modulo d’iscrizione, in cui il richiedente dichiara di riconoscersi, senza riserve, nello Statuto.

2. La qualità di Socio Ordinario è riconosciuta in seguito al pagamento della quota associativa e alla verifica, da parte del Consiglio Esecutivo, dei requisiti di cui all’art. 4.

Articolo 6
Esclusione

1. La domanda di esclusione di un Socio Ordinario può essere presentata in sede di Congresso da un minimo di 70 Soci Ordinari, previo parere favorevole del Collegio dei Garanti. Sulla domanda di esclusione delibera il Congresso, con maggioranza qualificata dei due terzi. I Soci oggetto della domanda di esclusione sono esclusi dalla votazione.

2. L’esclusione di un Socio Onorario è disposta dal Consiglio Esecutivo all’unanimità, previo parere favorevole del Collegio dei Garanti.

Articolo 7
Estinzione

1. La qualità di Socio si perde per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari, scioglimento dell’Associazione, recesso, esclusione o per decesso.

Articoli da 8 a 19

Articolo 8
Diritti e Doveri dei Soci Ordinari

1. Ciascun Socio Ordinario ha diritto di prendere parte agli eventi e alle attività organizzate dall’UGEI, secondo le modalità previste per ciascuna iniziativa.

2. I Soci Ordinari godono inoltre dei seguenti diritti:
a. diritto di voto in sede di Congresso;
b. diritto di candidarsi alle cariche elettive.

3. I Soci Ordinari hanno l’obbligo:
a. di versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità previste dallo Statuto;
b. di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c. di non svolgere attività dirette e indirette che contrastino con le finalità dell’UGEI e di non tenere comportamenti che arrechino danni morali o patrimoniali all’Associazione.
4. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 9
Organi e Struttura dell’Associazione

1. Sono organi dell’UGEI:
a. Il Congresso;
b. Il Consiglio Esecutivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Garanti.

2. Il giornale HaTikwa, il sito www.ugei.it e i profili social dell’UGEI costituiscono canale di comunicazione ufficiale.

3. L’UGEI demanda l’organizzazione degli eventi di carattere ricreativo ad un
Dipartimento deputato.

Articolo 10
Congresso

1. Il Congresso è l’organo sovrano dell’UGEI, momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ha finalità di indirizzo e controllo delle attività svolte dall’Associazione.

2. Il Congresso è diretto da un ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ruoli che possono essere rivestiti unicamente dai Soci Ordinari dell’Associazione, esclusi i membri del Consiglio Esecutivo. L’ufficio di presidenza apre i lavori congressuali, dichiara l’apertura e la chiusura delle singole sessioni, approva l’O.d.G. del Congresso, conduce la discussione, assicura l’osservanza dello Statuto, mette ai voti le mozioni e annuncia i risultati. La Presidenza decide inoltre sull’ammissibilità al voto delle mozioni d’ordine e può proporre l’aggiornamento o la chiusura di una discussione e l’aggiornamento o la chiusura di una seduta.

3. Di ogni Congresso e delle relative delibere è redatto un verbale dal Segretario dell’assemblea. Il verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente del Congresso, deve essere reso disponibile per la consultazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori congressuali.

4. Il Congresso può riunirsi in forma telematica in casi eccezionali comportanti l’impossibilità di una convocazione in presenza, sentito il Collegio dei Garanti. Al fine di permettere la partecipazione da remoto, il Congresso riunito in forma telematica può servirsi di sistemi di audio/videoconferenza che consentano l’identificazione di chi prende la parola. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario e procede a verbalizzazione.

5. Al Congresso partecipano con diritto di voto tutti i Soci Ordinari che abbiano fatto richiesta di accreditamento al Consiglio Esecutivo o alla Presidenza del Congresso e che si siano presentati entro la prima giornata dei lavori. La partecipazione al Congresso con diritto di voto è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Esecutivo.

6. In caso di convocazione del Congresso in via telematica, le procedure di accreditamento sono stabilite dal Consiglio Esecutivo, sentito il parere dei Garanti. La partecipazione al Congresso da remoto è compatibile con il diritto di voto solo qualora l’intero Congresso sia riunito in forma telematica.

7. Il Congresso deve essere riprogrammato dal Consiglio Esecutivo qualora non siano presenti almeno 20 Soci Ordinari accreditati all’apertura dei lavori.

Articolo 11
Congresso riunito in Sede Ordinaria

1. Il Congresso Ordinario è convocato, a cura del Presidente dell’UGEI, una volta all’anno. L’avviso di convocazione è reso pubblico almeno 30 giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali.

2. Spetta al Congresso Ordinario:
a. discutere e deliberare circa ogni questione che il Presidente, il Consiglio Esecutivo e gli aventi diritto al voto richiedano sia esaminata, previa inserzione nell’O.d.G.;
b. discutere e votare la relazione annuale del Presidente; approvare il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Tesoriere e dalla relazione dei Revisori dei conti;
c. deliberare modifiche agli articoli dello Statuto specificatamente indicati nell’avviso di convocazione, fatti salvi gli artt. 1 e 2;
d. indicare le modalità e i mezzi per l’attività futura dell’Associazione e il raggiungimento dei fini statutari;
e. eleggere i Revisori dei conti;
f. eleggere, ogni due anni, il Collegio dei Garanti.

3. Il Congresso Ordinario delibera a maggioranza assoluta dei Soci Ordinari presenti e accreditati, salvo ove differentemente espresso.

Articolo 12
Congresso Ordinario di Metà e Fine Mandato

1. Il Congresso Ordinario di metà mandato è convocato durante il primo anno di permanenza in carica del Consiglio Esecutivo, salvo defezioni tali da comprometterne la validità.

2. Il Congresso Ordinario di fine mandato è convocato durante il secondo anno di permanenza in carica del Consiglio Esecutivo, o comunque in caso di decadenza del mandato dello stesso.

3. In aggiunta alle attribuzioni proprie dei Congressi Ordinari, spetta al Congresso Ordinario di metà mandato:
a. esprimere il voto di fiducia al Consiglio in carica. Qualora venga meno la fiducia del Congresso il mandato dei consiglieri decade, si determina dunque il numero di componenti del nuovo Consiglio Esecutivo e procede all’elezione dello stesso;
b. eleggere, qualora il Congresso esprima la fiducia al Consiglio e ove previsto nell’O.d.G. i consiglieri subentranti, in caso di defezione di uno o più membri, fino al raggiungimento del numero di consiglieri originario.

4. In aggiunta alle attribuzioni proprie dei Congressi Ordinari, spetta al Congresso Ordinario di fine mandato determinare il numero di componenti del nuovo Consiglio Esecutivo e procedere all’elezione dello stesso.

Articolo 13
Congresso riunito in Sede Straordinaria

1. Il Congresso Straordinario può essere convocato tramite una delle seguenti modalità:
a. su delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Esecutivo;
b. su richiesta di almeno due terzi dei Soci Ordinari;
c. su richiesta di almeno 70 Soci Ordinari.

2. L’avviso di convocazione è reso pubblico almeno 60 giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali a cura del Presidente dell’UGEI.

3. Spetta al Congresso Straordinario, qualora espressamente previsto nell’O.d.G., così come formulato nella richiesta di convocazione:
a. discutere e deliberare modifiche agli artt. 1 e 2 del presente Statuto;
b. discutere e deliberare la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nonché la nomina e i poteri dei liquidatori;
c. revocare il mandato al Consiglio Esecutivo quando esistano gravi discordanze tra le delibere adottate dal Congresso e le linee politiche seguite dal Consiglio Esecutivo stesso;
d. procedere senza indugio a nuove elezioni in caso di revoca del mandato o caduta del Consiglio Esecutivo in carica;
e. revocare il mandato di singoli Garanti o Revisori dei conti, procedendo alla sostituzione;
f. discutere qualsiasi sostanziale mutamento di scopi, funzionamento, struttura o priorità dell’UGEI.

Articolo 14
Validità delle Sedute e Deliberazioni del Congresso

1. Il Congresso si apre con la presenza di almeno 20 Soci Ordinari accreditati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo degli accreditati, in numero comunque non inferiore a 11.
2. Il Congresso è sovrano e le sue delibere non sono limitate se non dal presente Statuto.
3. Per le modifiche alle norme applicative è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati.
4. Per le modifiche agli altri articoli dello Statuto occorre una maggioranza qualificata dei due terzi degli accreditati.

Articolo 15
Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è l’organo a cui è demandata l’applicazione della volontà del Congresso e la realizzazione dei fini statutari. I membri del Consiglio Esecutivo devono essere Soci Ordinari dell’UGEI.

2. La responsabilità del Consiglio Esecutivo nell’adempimento delle proprie funzioni è collettiva e solidale, salvo nelle fattispecie in cui qualcuno dei membri faccia dichiarazione di voto contraria o risulti assente.

3. Il Consiglio Esecutivo è composto da un numero dispari di consiglieri, compreso tra cinque e undici, eletti dal Congresso tra i Soci Ordinari dell’UGEI. Si insedia tra il 1° e il 15 gennaio e resta in carica fino al 31 dicembre dell’anno successivo. I consiglieri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’adempiere al mandato ricevuto.

4. In caso di elezioni da effettuarsi in sede di Congresso Straordinario, l’assemblea congressuale ha facoltà di limitare il mandato del Consiglio eligendo al 31 dicembre dell’anno corrente.

5. L’elezione dei consiglieri avviene a scrutinio segreto in sede congressuale; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità prevarranno nell’ordine: un maggior numero di mandati ricoperti in qualità di consigliere e, in seguito, l’anzianità.

Articolo 16
Cariche consiliari

1. Il Consiglio ha l’obbligo di nominare al suo interno le seguenti cariche: il Presidente dell’UGEI, il Vicepresidente, il Tesoriere. Tali cariche sono tra loro incompatibili. Le cariche di Vicepresidente e Tesoriere sono attribuite dal Consiglio su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio deve inoltre designare tra i propri componenti un Segretario, un responsabile di HaTikwa, un responsabile della comunicazione e un responsabile del Dipartimento eventi.

3. È facoltà del Consiglio istituire deleghe da assegnare internamente o esternamente per espletare i propri compiti.

Articolo 17
Ordinamento delle Riunioni del Consiglio Esecutivo

1. Si ritiene valida la riunione di Consiglio ove sia presente la metà più uno dei consiglieri, ivi compreso il Presidente, o un delegato dallo stesso. Le delibere del Consiglio Esecutivo vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con cadenza almeno mensile, dandone comunicazione con un preavviso di almeno 7 giorni tramite canali ufficiali dell’Associazione.

3. Le riunioni del Consiglio sono di norma aperte a tutti i Soci Ordinari senza diritto di parola, salva diversa decisione del Consiglio. Delle riunioni di Consiglio è redatto pubblico verbale.

Articolo 18
Revoca delle Cariche consiliari, Dimissioni e Validità del Mandato del Consiglio Esecutivo

1. In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata a tre riunioni di Consiglio consecutive da parte di uno dei suoi membri, il Consiglio Esecutivo procede alla sua sostituzione. Subentra il primo candidato non eletto in base all’ordine di preferenza avutosi durante le ultime elezioni dell’organo.

2. Nel caso un membro del Consiglio Esecutivo si renda responsabile di gravi violazioni del presente Statuto o di ripetute inadempienze rispetto alle proprie responsabilità, o arrechi danni morali o materiali all’UGEI, il Collegio dei Garanti può deliberare a maggioranza la revoca della carica, su richiesta della maggioranza qualificata del Consiglio Esecutivo o di almeno 70 Soci Ordinari. Al consigliere escluso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine di preferenza avutosi durante le ultime elezioni dell’organo.

3. Nel caso in cui il numero dei consiglieri originariamente eletti scenda al di sotto della metà dei componenti del Consiglio, il Consiglio decade, restando in carica solo per l’ordinaria amministrazione. Qualora non sia stato convocato un Congresso Ordinario, il Presidente convoca senza indugio un Congresso Straordinario per procedere all’elezione del nuovo Consiglio Esecutivo. Le variazioni della composizione del Consiglio dovranno essere comunicate entro 15 giorni ai Soci e pubblicate su HaTikwa.

4. In caso un consigliere voglia anticipare la conclusione del proprio mandato alla fine del primo anno, questi può richiedere al Presidente che tale istanza sia inserita nell’O.d.G. del Congresso Ordinario di metà mandato. Si procede, in sede congressuale, all’elezione del subentrante, secondo le modalità espresse nel presente Statuto.

5. In caso il numero di consiglieri dimissionari a metà mandato sia maggiore della metà del numero dei membri del Consiglio, o in caso il Presidente figuri tra questi, il Congresso è tenuto ad eleggere nuovamente la totalità del Consiglio Esecutivo, secondo le modalità del Congresso Ordinario di fine mandato.

6. In caso un consigliere rassegni le proprie dimissioni a ridosso del Congresso Ordinario di metà mandato, ovvero a convocazione già avvenuta, il Consiglio Esecutivo presenta istanza di elezione suppletiva alla Presidenza del Congresso in fase di apertura dei lavori. Il Presidente del Congresso procede all’immediato inserimento della stessa all’O.d.G., dandone comunicazione all’assemblea.

Articolo 19
Attribuzioni del Consiglio Esecutivo

1. II Consiglio Esecutivo ha facoltà di istituire commissioni di lavoro e di studio per espletare i compiti affidatigli, chiamando a farne parte anche terzi. Ciascuno dei chiamati risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Esecutivo.

2. Spetta al Consiglio Esecutivo individuare un referente per il CDEC — Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea — e consegnare a tale ente qualsivoglia materiale utile, cosicché l’operato dell’UGEI sia messo ad archivio.

3. È cura del Consiglio Esecutivo predisporre il modulo di iscrizione all’UGEI in qualità di Socio Ordinario. Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di attribuire la qualifica di Socio Onorario. La delibera è adottata, con scelta motivata, a maggioranza qualificata di due terzi.

4. Nella sua prima seduta pubblica, da tenersi al più tardi 7 giorni prima dell’effettivo insediamento, il Consiglio neoeletto assegna le cariche previste dal presente Statuto e stabilisce l’importo della quota associativa per la durata del proprio mandato.

Articoli da 20 a 29

Articolo 20
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta ufficialmente e con potere di firma l’UGEI nei confronti della pubblica amministrazione, dei privati, e di altri enti e soggetti terzi.

2. Il Presidente resta in carica due anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente risponde civilmente e penalmente in caso di appropriazione indebita o di trasferimenti di denaro non autorizzati dal Consiglio Esecutivo.

4. Il Presidente convoca il Congresso nelle fattispecie e secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. È compito del Presidente coordinare l’attività del Consiglio Esecutivo, convocare e presiederne le riunioni. Spetta al Presidente sottoporre ad approvazione del Consiglio Esecutivo il verbale della riunione precedente, compilare e tenere aggiornato l’archivio dell’UGEI, redigere la relazione annuale. Qualora il Presidente adotti risoluzioni straordinarie o di natura emergenziale, tali provvedimenti dovranno essere comunicati il giorno stesso al Consiglio Esecutivo che sarà appositamente convocato e si riunirà entro dieci giorni. Le risoluzioni suddette perdono di efficacia sin dall’inizio, nei confronti dei Soci, se non sono ratificate entro quindici giorni dalla loro adozione. Il Consiglio Esecutivo può, tuttavia, regolare i rapporti giuridici interni sorti sulla base delle risoluzioni non ratificate. Nell’ipotesi che la risoluzione non ratificata abbia fatto sorgere obbligazioni o debiti verso terzi, il Presidente risarcirà all’Associazione i danni arrecati al fondo comune e al patrimonio associativo.

Articolo 21
Il Vicepresidente

1. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, il Vicepresidente lo sostituisce a pieno titolo.

Articolo 22
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere amministra il patrimonio dell’Associazione secondo le delibere degli organi competenti, ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione.

2. Il Tesoriere ha potere di firma libera e disgiunta da quella del Presidente verso banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, bonifici e giroconti, girare assegni per l’incasso o comunque effettuare qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli in nome e per conto dell’Associazione. Il Tesoriere può ricorrere inoltre alla raccolta di donazioni da parte di privati, istituzioni, fondazioni, enti, aziende per assicurare le disponibilità economiche necessarie allo svolgimento delle attività del Consiglio Esecutivo.

3. Il Tesoriere risponde civilmente e penalmente in caso di appropriazione indebita o di operazioni non autorizzate dal Consiglio Esecutivo.

4. È compito del Tesoriere responsabile per l’esercizio di competenza redigere, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il bilancio preventivo per l’esercizio in corso, aggiornandolo periodicamente in base alle previsioni di spesa e le disponibilità economiche conseguenti alle delibere del Consiglio Esecutivo.

5. È compito del Tesoriere responsabile per l’esercizio di competenza redigere, entro il Congresso Ordinario, il bilancio consuntivo aggiornato alla data di apertura dei lavori. Entro il 15 gennaio successivo, il Tesoriere integra il documento con le movimentazioni intercorse tra la data dell’inizio del Congresso e il 31 dicembre dell’anno concluso.

6. Il Tesoriere è responsabile degli obblighi patrimoniali sanciti dal “Documento congiunto sui rapporti tra UCEI e UGEI ” e dalle pratiche ad essi connesse.

Articolo 23
Il Segretario

1. In collaborazione con il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Esecutivo, il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo.

2. Il Segretario cura l’elenco dei Soci e le anagrafiche di cui l’Associazione è in possesso. È responsabile della divulgazione di comunicazioni e informative a beneficio dei Soci.

3. Il Segretario coordina la calendarizzazione degli eventi dell’Associazione, facilita l’organizzazione delle attività e tiene traccia dell’intera progettualità dell’UGEI durante il mandato del Consiglio in carica.

4. Il Segretario si incarica della gestione degli indirizzi di posta elettronica dell’Associazione, coordinando puntualmente i contatti con l’esterno in base alle direttive del Consiglio Esecutivo e favorendo la trasmissione delle informazioni tra i suoi membri.

5. Il Segretario cura inoltre la tracciabilità dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, la ricezione e la consultazione periodica della posta cartacea presso la Sede dell’UGEI.

6. È facoltà del Segretario istituire una Direzione Esecutiva, composta da uno o più Soci e soggetta ad approvazione da parte del Consiglio, che contribuisca all’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo e coadiuvi il Consiglio Esecutivo nella gestione operativa dell’Associazione.

Articolo 24
Il Responsabile della Comunicazione

1. Il responsabile della comunicazione si incarica della gestione del sito www.ugei.it, di tutti i profili social e i canali di comunicazione dell’UGEI, siano essi pubblici o privati, siano essi gestiti direttamente dal Consiglio Esecutivo o dai suoi dipartimenti. È perciò necessaria la collaborazione con i responsabili di HaTikwa e del Dipartimento eventi.

2. È compito del responsabile della comunicazione attuare, in sinergia con il Consiglio Esecutivo, strategie di crescita per le piattaforme digitali di cui l’Associazione si serve, garantendone l’operatività durante tutto il mandato del Consiglio.

3. È facoltà del responsabile della comunicazione proporre al Consiglio Esecutivo la monetizzazione di contenuti, entro i parametri sanciti dal presente Statuto, l’apertura di nuovi canali di comunicazione, modifiche o aggiornamenti del sito www.ugei.it e dei profili social dell’UGEI.

4. È facoltà del responsabile della comunicazione istituire una commissione, composta da uno o più Soci e soggetta ad approvazione da parte del Consiglio, che contribuisca all’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.

Articolo 25
Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da membri eletti dal Congresso in numero di tre effettivi e un supplente, che siano Soci Ordinari e abbiano ricoperto in passato la carica di consigliere per almeno due anni. Essi durano in carica per due anni, vengono rinnovati ogni due Congressi Ordinari e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di cessazione dell’ufficio per qualsiasi motivo di alcuno dei componenti del Collegio, subentra il supplente.

2. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri. Non possono essere membri del Collegio persone con altri incarichi elettivi all’interno dell’Associazione.

3. Entro un mese dall’elezione del Collegio dei Garanti, il membro più anziano convoca la prima riunione: in tale occasione il Collegio elegge il proprio Presidente.

4. Al Collegio spetta:
a. deliberare sui ricorsi relativi all’interpretazione dello Statuto;
b. pronunciarsi in via arbitrale, previo accordo delle parti, su qualsiasi controversia che coinvolga i Soci o gli organi dell’Associazione;
c. esprimere pareri non vincolanti quando richiestogli dagli organi dell’Associazione;
d. deliberare sulla revoca della carica di consigliere, su richiesta della maggioranza qualificata del Consiglio Esecutivo o di almeno 70 Soci Ordinari.

Articolo 26
HaTikwa

1. HaTikwa è l’organo ufficiale di stampa dell’Associazione, giornale aperto al libero confronto delle idee nel rispetto di tutte le opinioni.

2. Il consigliere responsabile di HaTikwa nomina la redazione e ne comunica la composizione al Consiglio Esecutivo, che la mette ai voti per l’approvazione. I redattori devono essere scelti tra i Soci dell’UGEI.

3. Il consigliere responsabile è garante del rapporto fiduciario tra il Consiglio Esecutivo e la redazione, e ne segue in prima persona l’operato.

4. I profili social di HaTikwa costituiscono canale di comunicazione ufficiale del giornale.

Articolo 27
Dipartimento Eventi

1. Il Dipartimento è deputato all’organizzazione degli eventi di carattere ricreativo.

2. Il consigliere responsabile seleziona i componenti del Dipartimento tra i Soci Ordinari dell’UGEI e comunica l’organigramma al Consiglio Esecutivo, che lo mette ai voti per l’approvazione.

3. Il consigliere responsabile è garante del rapporto fiduciario tra il Consiglio Esecutivo e il Dipartimento, e ne segue in prima persona l’operato.

4. I profili social del Dipartimento costituiscono canale di comunicazione ufficiale.

Articolo 28
Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci Ordinari, convocati in Congresso in sede straordinaria.

2. Il Congresso che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori su proposta del Consiglio Esecutivo e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai Soci anche in sede di scioglimento.

Articolo 29
Rinvio

1. L’UGEI riconosce il “Documento congiunto sui rapporti tra UCEI e UGEI” e l’intesa da esso espressa.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Norme Applicative

Adesione nuovi Soci
La procedura di adesione all’UGEI in qualità di Socio Ordinario può essere perfezionata contestualmente all’iscrizione ad un evento promosso dal Consiglio Esecutivo oppure su richiesta del diretto interessato.

Il Congresso
A) Procedure accreditamento. All’apertura della prima sessione il Presidente UGEI verifica la lista degli aventi diritto al voto. In caso di contestazione sull’ammissibilità o meno di uno o più aventi diritto al voto, il Presidente UGEI chiede al Congresso di esprimersi, escludendo dalla votazione gli aventi diritto al voto contestati. Il Congresso decide a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente UGEI verifica, quindi, il numero degli aventi diritto al voto presenti per la validità del Congresso e questi votano la Presidenza del Congresso, anche fra gli stessi aventi diritto. L’ammissione alle votazioni dei Soci che, pur avendone fatta richiesta, non si siano presentati entro la prima giornata dei lavori può essere disposta dalla Presidenza del Congresso. Tale deroga non può essere prevista nei confronti di coloro i quali non abbiano mai precedentemente partecipato ad almeno un Congresso.

B) Assemblea di apertura. Il Congresso si apre con un’assemblea plenaria finalizzata all’accoglienza dei partecipanti, all’illustrazione delle regole congressuali e alla discussione di tematiche d’interesse utili ai fini del dibattito congressuale. L’assemblea deve tenersi il giorno di apertura del Congresso. La suddetta assemblea plenaria si svolge con il seguente ordine:
1. Si procede all’elezione dell’ufficio di presidenza del Congresso;
2. Il Presidente del Congresso illustra le regole congressuali;
3. La Presidenza mette ai voti l’O.d.G., tenendo in debito conto le proposte che le sono pervenute;
4. La Presidenza dichiara l’apertura dei lavori congressuali;
5. Nel Congresso Ordinario il Presidente UGEI e il Tesoriere presentano, nell’ordine, le proprie relazioni. La relazione del Presidente e quella del Tesoriere, corredata del bilancio consuntivo e dalla relazione dei Revisori, sono messe ai voti per l’approvazione;
6. Qualora l’O.d.G rechi il rinnovo del voto di fiducia al Consiglio in carica e non siano intercorse defezioni atte a comprometterne la validità del mandato, il Congresso vota la mozione di fiducia con scrutinio segreto a maggioranza assoluta;
7. La Presidenza verifica ed annuncia l’esito della votazione di fiducia. In caso di esito negativo, la Presidenza inserisce d’ufficio all’O.d.G. l’elezione di un nuovo Consiglio Esecutivo.

C) Procedure di lavoro.
1. Il Congresso può decidere di procedere, nei propri lavori, suddiviso in commissioni; in tal caso queste dovranno riferire al Congresso, riunito in sede plenaria.
2. Le mozioni e gli emendamenti possono essere presentati per iscritto alla Presidenza dagli aventi diritto al voto, dal Consiglio Esecutivo e dallo stesso ufficio di presidenza. Le mozioni e gli emendamenti vengono letti dal proponente e discussi dal Congresso; al termine della discussione si passa alla votazione.
3. La Presidenza stabilisce i limiti di tempo per gli interventi e l’eventuale contingentamento del loro numero, in accordo con il Congresso. Durante una discussione la Presidenza può leggere l’elenco degli iscritti a parlare e, in accordo con il Congresso, dichiarare chiusa la lista. La Presidenza può riaprire la lista degli iscritti a parlare nel caso in cui lo ritenga opportuno.
4. Le mozioni d’ordine interrompono la discussione: la Presidenza ammette solamente un intervento favorevole e uno contrario, dopodiché si passa immediatamente alla votazione della stessa. Una mozione d’ordine non approvata non può essere rimessa in votazione salvo parere favorevole della Presidenza.
5. Sono considerati emendamenti solo quelle proposte che aggiungono, modificano o eliminano elementi di una mozione; gli emendamenti vengono discussi e votati con la stessa procedura prevista per le mozioni.
6. Se viene proposto un emendamento, questo deve essere votato prima della mozione a cui si riferisce; in caso di più emendamenti la Presidenza decide quale debba essere l’ordine di votazione.
7. Se due emendamenti o due mozioni non sono in contrasto fra loro la Presidenza può chiedere ai proponenti di unificarli ed eventualmente concede loro il tempo necessario per la redazione di un documento unitario.
8. La Presidenza decide se una votazione debba avvenire per appello nominale o per alzata di mano, salvo uno o più aventi diritto al voto richiedano l’appello nominale.
9. Se un avente diritto al voto lo richiede, una mozione deve essere votata divisa in parti, dopodiché si mette ai voti l’insieme delle parti approvate; se nessuna delle parti è approvata, la mozione si considera come respinta e non potrà essere rimessa in votazione.
10. Quando si è in fase di votazione, il voto non può essere interrotto, se non per motivi di ordine riguardanti la procedura del voto stesso.
11. Due mozioni o emendamenti in contrapposizione vanno votati contemporaneamente.
12. In caso di parità di voto, una mozione non è approvata.
13. Una mozione già votata non può essere rimessa in discussione.
14. L’elezione dei membri del Consiglio Esecutivo avviene a scrutinio segreto; la votazione viene fatta esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggersi.
15. La Presidenza può disporre lo scrutinio segreto per l’elezione dei Revisori dei conti e dei membri del Collegio dei Garanti; altrimenti si procede al voto per alzata di mano.

Deleghe esterne al Consiglio Esecutivo
Le deleghe esterne di qualsiasi natura, ad eccezione dei casi in cui lo Statuto indica diversamente, devono essere assegnate tramite processo di selezione aperto a tutti i Soci ordinari ed esplicitato in apposito bando. Il bando deve essere pubblicato sui canali comunicativi UGEI destinati ai soli Soci con congruo anticipo. Nel caso in cui per un concorso ci siano più candidati validi per una singola posizione, il Consiglio è vincolato a motivare le ragioni della scelta del candidato.

Statuto
Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere comunicata alle autorità competenti.


UGEI

L’Unione Giovani Ebrei d’Italia coordina ed unisce le associazioni giovanili ebraiche ed i giovani ebrei che ad essa aderiscono.


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