Principi Generali
Capo I
Art. 1 L’Unione Giovani Ebrei d’Italia coordina ed unisce le associazioni giovanili ebraiche ed i giovani ebrei che ad essa aderiscono.
Art. 2L’UGEI ha il compito di sviluppare la coscienza ebraica dei propri iscritti ed a questo scopo si impegna a:
a) creare uno spazio di incontro, riflessione ed approfondimento per i giovani ebrei d’Italia;
b) diffondere la conoscenza della cultura ebraica e lo studio della lingua;
c) preparare i giovani ad impegnarsi con senso di responsabilità nella vita delle Comunità Ebraiche;
d) rispettare i dettami dell’ebraismo e garantire all’interno delle proprie attività le condizioni che ne consentano l’osservanza;
e) offrire la più fattiva collaborazione con lo Stato d’Israele in qualsiasi azione che possa aiutarne il consolidamento come Stato democratico e che possa determinare il progresso del popolo ebraico; stabilire o mantenere attivi i vincoli culturali o ideali con Eretz Israel, quale centro di vita e di pensiero ebraico; favorire ogni iniziativa atta a far conoscere la realtà operante in tale Paese, in particolare ai giovani che intendano compiere l’Alyah;
f) tenere viva la memoria storica della Shoà, facendo sì che le nuove generazioni ne traggano insegnamento; combattere ogni forma di falsificazione storica; difendere e tramandare il patrimonio morale ed ideale della Resistenza al nazifascismo;
g) combattere le ideologie e le organizzazioni che abbiano carattere fascista, nazista, totalitario o comunque antidemocratico o razzista; neghino il diritto all’esistenza del popolo ebraico nella diaspora ed in Eretz Israel; neghino ad Israele i suoi diritti di Stato sovrano;
h) collaborare, sulla base di una reciproca e assoluta indipendenza e libertà di opinioni ed azioni, con gli Organi rappresentativi dell’ebraismo italiano e gli Enti ebraici nazionali ed internazionali, nonché con gli altri movimenti ebraici che si propongono di promuovere gli eterni ideali della pace, della libertà, della democrazia, del progresso, della fratellanza.
Art. 3 L’UGEI è apartitica.
Art. 4 L’Organizzazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma. È facoltà del Consiglio Esecutivo istituire sedi locali e secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero, compatibilmente con le esigenze dell’associazione.
Art. 5 I gruppi federati ed i singoli iscritti si impegnano a sostenere sia moralmente sia materialmente l’UGEI, secondo le direttive stabilite dai congressi. Ogni gruppo federato rimane autonomo nei limiti del presente Statuto.
Art. 6 Sono organi dell’UGEI: il Congresso, il Consiglio Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei Garanti, Ha-Tikwà, il sito www.ugei.it.
Art. 7 Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso secondo le modalità previste dal Capo II, Regolamento di organizzazione.