5 Febbraio 20197min

HaTikwà: aperti al confronto delle idee, ma non alle querele

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HaTikwà (R.Benigno-A.Terracina) – Negli ultimi giorni è nata una discussione costruttiva all’interno dell’Ugei. Come tutti sappiamo l’Unione Giovani Ebrei Italiani ha un proprio organo di stampa, Hatikwa, strumento attraverso il quale dar voce al confronto delle idee. Entrando nello specifico, un giovane che individueremo con un nome di fantasia, Jerry, chiede di poter pubblicare un articolo sulla testata in merito a un’intervista dallo stesso effettuata al Sig. Butch, nel quale cita con virgolettati e discorsi indiretti alcuni concetti espressi da quest’ultimo. Tom, direttore del giornale, dopo aver compiuto alcune verifiche, non ultima una conversazione con Butch, non è sicuro che il contenuto dell’intervista sia stato trascritto letteralmente e che quindi possa considerarsi integralmente aderente al pensiero espresso dall’intervistato Butch.

Per risolvere la questione giuridica in oggetto, appaiono doverosi alcuni accenni normativi. In particolare, si fa riferimento al reato di diffamazione, il quale – ex art. 595, c.1. c.p. – prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Inoltre, lo stesso articolo del codice penale al comma 3 recita che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.

Pertanto, prima di proseguire nell’inquadramento normativo, appare evidente che il giornalista Jerry, qualora avesse ottenuto l’autorizzazione del direttore Tom a pubblicare l’articolo in oggetto e, qualora la notizia stessa si fosse rilevata in un secondo momento falsa, avrebbe potuto commettere il delitto di diffamazione ai danni del signor Butch. Ed infatti, nessun dubbio sussiste circa il fatto che l’attribuzione di frasi mai dette ad una specifica persona possa ledere la sua reputazione e, pertanto, integrare il reato di cui all’art. 595 c.p.

Al riguardo egli non avrebbe potuto nemmeno invocare a sua discolpa l’esercizio del diritto di cronaca. Lo stesso, infatti, deve ritenersi esistente e, quindi, invocabile nel solo caso in cui soddisfi i seguenti requisiti:
1) pertinenza: rilevanza sotto un profilo di pubblico interesse;
2) continenza formale: necessità che l’esposizione dei fatti si mantenga entro limiti di correttezza espressiva, senza trasmodare in esternazioni offensive inutili o gratuite;
3) verità della notizia.

Ebbene, proprio sotto il profilo della verità sarebbe venuto a mancare il sopra citato diritto di cronaca. Altro doveroso accenno normativo risulta essere il disposto dell’art. 57 c.p., secondo cui “il direttore che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo”. Dalla lettura dell’articolo appena citato si evince che, in capo al Direttore del giornale vi è un vero e proprio obbligo di controllo della fondatezza e verità della notizia. In altre parole, il mancato esercizio di questo obbligo configurerebbe il reato.Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre ora valutare la posizione del direttore Tom che deve senz’altro essere ritenuto privo di colpe. Ed infatti, qualora avesse agito diversamente avrebbe certamente rischiato di essere responsabile del reato di cui all’art. 57 c.p., qualora la notizia si fosse rivelata in un secondo momento falsa ed il giornalista fosse stato denunciato per il delitto di diffamazione dalla persona offesa. Chiaramente la trattazione meriterebbe ben altro spazio e e i temi e gli esempi portati non possono per ovvie ragioni essere completamente aderenti alla discussione.

Un’ultima chiosa vale la pena farla sul concetto di censura. Secondo l’Enciclopedia Treccani si tratta di una limitazione della libertà civile di espressione del pensiero disposta per la tutela di un interesse pubblico e attuata mediante l’esame, da parte di un’autorità, di scritti o giornali da stamparsi, di manifesti o avvisi da affiggere in pubblico, di opere teatrali o pellicole da rappresentare, di siti Internet, con lo scopo di permetterne o vietarne la pubblicazione, l’affissione, la rappresentazione (…). Più in generale, controllo, biasimo e repressione di determinati contenuti, idee o espressioni da parte di un’istanza dotata di autorità. Ad un lettore attento non potranno sfuggire queste ultime parole: contenuti, idee o espressioni. Neppure di censura quindi si può parlare da parte della redazione dell’UGEI in quanto il diniego di pubblicazione è derivato unicamente non dalla presenza di idee nell’articolo, bensì di dichiarazioni che, a seguito dei dovuti controlli, sembravano non rispecchiare quanto il soggetto in questione intendeva esprimere.


 

  • Ruben Benigno, 31 anni, è un avvocato civilista, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma Tre. E’ da sempre attivo al servizio delle istituzioni ebraiche. Collabora con associazioni forensi, curando articoli e pareri.

 

  • Alessandro Terracina, 29 anni, è un avvocato penalista, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. Laureato in Giurisprudenza all’Università LUISS Guido Carli. E’ specializzato in Diritto Penale e Diritto della Privacy. 


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L’Unione Giovani Ebrei d’Italia coordina ed unisce le associazioni giovanili ebraiche ed i giovani ebrei che ad essa aderiscono.


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